(art. 73 cpv. 2 LD)
L’obbligazione doganale può essere pagata come segue:
nell’ambito della procedura accentrata di conteggio dell’UDSC (PCD): non in contanti mediante fattura;
in contanti e in franchi svizzeri;
in contanti e nelle valute estere accettate dall’UDSC al tasso di cambio fissato da quest’ultima;
mediante carta di debito o credito accettata dall’UDSC;
mediante assegni accettati dall’UDSC.