Allegato 2
(art. 8 cpv. 1 e 17 cpv. 3)
Testo della riserva d’impiego (art. 8 cpv. 1)
La merce fornita è stata importata a un’aliquota di dazio ridotta. Essa può essere utilizzata solo per [19]. Un’eventuale modifica dello scopo d’impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d’entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD).
Testo della riserva d’impiego per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri (art. 17 cpv. 3)
Per la merce fornita il dazio d’importazione è stato restituito nell’ambito degli articoli 13–18 dell’ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali. Tale merce può essere impiegata solo per l’alimentazione di animali diversi da quelli da reddito nell’agricoltura. Un’eventuale modifica dello scopo d’impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e i tributi d’entrata devono essere pagati a posteriori (art. 14 e 26 LD).
Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.