Il rimborso dei pasti e dei pernottamenti si fonda, per analogia, sui rimborsi fissati all’articolo 67 O-OPers–DFAE30.
L’UDSC può versare, durante quattro mesi, un’indennità giornaliera per i pasti corrispondente ai costi abituali locali. In casi eccezionali motivati, la durata può essere prolungata.31
In caso di distaccamenti a lungo termine a favore dell’Agenzia, l’importo forfetario per i pasti è pagato direttamente da quest’ultima.32
L’UDSC può rimborsare i costi effettivi di un alloggio appropriato se corrispondono ai costi abituali locali.
I costi per i pasti e i pernottamenti non vengono rimborsati quando è disponibile una possibilità gratuita di vitto e alloggio oppure se le spese vengono assunte dall’Agenzia o da terzi.