D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, l’UDSC stabilisce eventuali prestazioni adeguate della Confederazione per il salvataggio, il rimpatrio, il trattamento medico nonché l’invalidità e il decesso che eccedono le prestazioni dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni nonché delle assicurazioni malattie del personale.
Art. 17 – Assicurazione
Art. 17
Assicurazione
- Percorso della struttura
- Sezione 3: Impiego di collaboratori dell’UDSC all’estero
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2026
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Art. 17 Assicurazione D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, l’UDSC stabilisce eventuali prestazioni adeguate della Confederazione per il salvataggio, il rimpatrio, il trattamento medico nonché l’invalidità e il decesso che eccedono le prestazioni dell’Istituto nazionale svizzero di
- SR-Nummer
- SR 631.062
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 29.06.2022
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale