Nella presente ordinanza s’intende per:
personale estero: i collaboratori delle autorità estere che partecipano in Svizzera, unitamente al personale svizzero, a impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen, così come il personale dell’Agenzia;
consulenti in materia di documenti: i collaboratori dell’UDSC che assistono in particolare le autorità estere competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze all’estero nel controllo dei documenti;
impieghi a favore dell’Agenzia: le attività nel quadro delle quali i collaboratori dell’UDSC svolgono compiti operativi o amministrativi direttamente per l’Agenzia all’estero;
giorni d’impiego: i giorni che i collaboratori dell’UDSC impiegati passano effettivamente in loco all’estero, compresi il viaggio di andata e di ritorno; i giorni di vacanza non sono considerati giorni d’impiego.