Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto (art. 7, 15, 23).
La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che il credito fiscale è garantito o ne è prorogata la riscossione o nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.
La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una detta persona; da ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.
La sospensione e l’interruzione hanno effetto per tutte le persone tenute al pagamento.