Non soggiacciono alla tassa:
i diritti di partecipazione a società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative che, escluso ogni fine di lucro, si dedicano all’assistenza degli indigenti e dei malati, favoriscono il culto, l’istruzione o altre opere di pubblica utilità oppure procurano abitazioni a pigione moderata o concedono fideiussioni, purché, a norma degli statuti:
i dividendi siano limitati al 6 per cento, al massimo, del capitale sociale versato,
l’assegnazione di tantièmes sia esclusa,
la parte del patrimonio rimanente dopo il rimborso del capitale sociale versato sia destinata, in caso di scioglimento della società, ad uno degli scopi summenzionati;
a.bis27 i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a trasformazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative;
la costituzione o l’aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società che sono esclusivamente di proprietà pubblica e perseguono uno scopo di pubblica utilità secondo l’articolo 1 della legge federale del 17 marzo 202329 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, nonché operazioni equivalenti finalizzate alla costituzione di diritti di partecipazione a tali società;
la costituzione o l’aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società cooperative, nella misura in cui le prestazioni dei soci ai sensi dell’articolo 5 non superino complessivamente un milione di franchi;
i diritti di partecipazione a imprese di trasporto costituiti o aumentati in favore dei poteri pubblici in ragione dei loro contributi d’investimento;
i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante aggi e anticipazioni dei soci, per quanto la società provi di aver pagato la tassa di bollo su dette prestazioni;
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i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante l’impiego del capitale di partecipazione o del capitale di partecipazione di una banca cooperativa, se la società o la società cooperativa prova di aver pagato la tassa su tale capitale;
i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della costituzione o dell’aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente un milione di franchi;
i diritti di partecipazione costituiti o aumentati per riprendere un’azienda o una parte di azienda di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se dall’ultimo bilancio annuale risulta che la metà del capitale e delle riserve legali di questa società non è più coperta;
la costituzione di diritti di partecipazione o l’aumento del loro valore nominale, in caso di risanamento aperto, sino a concorrenza del loro importo prima del risanamento, nonché i pagamenti suppletivi dei soci in caso di risanamento tacito nella misura in cui:
le perdite esistenti siano eliminate, e
le prestazioni dei soci non superino complessivamente 10 milioni di franchi;
i diritti di partecipazione a banche o società di gruppi finanziari costituiti o aumentati mediante capitale convertibile secondo l’articolo 13 capoverso 1 o 30b capoverso 7 lettera b della legge dell’8 novembre 193441 sulle banche approvato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali;
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Caduti i presupposti di esenzione, la tassa deve essere pagata su i diritti di partecipazione ancora esistenti.43