Se il debito fiscale non è pagato entro il termine, è dovuto un interesse moratorio.
L’interesse moratorio decorre:
nel caso di pagamento per il tramite della PCD, scaduto il termine di pagamento accordato;
nel caso di riscossione dell’imposta sulla controprestazione secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera d, scaduto il termine di pagamento accordato;
nel caso di recupero di imposte la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente, alla data del versamento;
negli altri casi, con la nascita del debito fiscale secondo l’articolo 56.
L’obbligo di pagare l’interesse moratorio è dato anche durante una procedura di ricorso o in caso di pagamenti rateali.