Finché non ha luogo il pagamento è versato un interesse rimuneratorio:
in caso di restituzione di un’imposta riscossa in eccedenza o di un’imposta non dovuta secondo l’articolo 59, a partire dal 61° giorno dalla ricezione della richiesta scritta da parte dell’UDSC;
in caso di restituzione dell’imposta a causa di riesportazione secondo l’articolo 60, a partire dal 61° giorno dal ricevimento della richiesta da parte dell’UDSC;
in caso di regime con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51, 58 e 59 LD163), a partire dal 61° giorno dalla conclusione regolamentare della procedura.
Il termine di 60 giorni senza interessi decorre soltanto quando:
tutti i documenti necessari all’accertamento della fattispecie e alla valutazione della richiesta sono giunti all’UDSC;
le basi per il calcolo dell’imposta sulla controprestazione secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera d sono note all’UDSC.
Non è versato un interesse rimuneratorio in caso di condono dell’imposta secondo l’articolo 64.