(art. 12 cpv. 1 LIVA)
La suddivisione di una collettività pubblica in servizi è determinata in base all’articolazione della contabilità finanziaria, sempre che corrisponda alla struttura organizzativa e funzionale della collettività pubblica in questione.
Gli altri enti di diritto pubblico di cui all’articolo 12 capoverso 1 LIVA sono:
le corporazioni di diritto pubblico svizzere ed estere, quali i consorzi;
gli istituti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica;
le fondazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica;
le società semplici di collettività pubbliche.
Nell’ambito della cooperazione transfrontaliera, anche le collettività pubbliche estere possono entrare a far parte di consorzi e società semplici.
Un ente ai sensi del capoverso 2 è un soggetto fiscale nella sua integralità.