(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)
Ha diritto al rimborso delle imposte versate secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettere a e c LIVA chi importa beni o riceve prestazioni a titolo oneroso in Svizzera e:179
ha il domicilio, la sede sociale o uno stabilimento d’impresa all’estero;
non soggiace all’obbligo fiscale sul territorio svizzero;
fatto salvo il capoverso 2, non esegue prestazioni in territorio svizzero; e
comprova nei confronti dell’AFC la sua qualità di imprenditore nel Paese di domicilio, della sede sociale o dello stabilimento d’impresa.
Il diritto al rimborso dell’imposta è salvaguardato se il richiedente:
è esentato dall’assoggettamento conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA;
non rinuncia a questa esenzione; e
l’esenzione non è riconducibile esclusivamente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 1bis LIVA.180
Il rimborso dell’imposta presuppone che lo Stato in cui l’imprenditore estero richiedente ha il domicilio, la sede sociale o lo stabilimento d’impresa garantisca la reciprocità.