(art. 13 cpv. 5 LImT)
Sono considerati materiale greggio:
il tabacco greggio non scostolato;
il tabacco greggio parzialmente o completamente scostolato, trinciato o altrimenti lavorato, destinato alla trasformazione ulteriore;
i cascami di tabacco greggio o provenienti dalla fabbricazione di tabacco, segnatamente coste, frasami di foglie o polvere di tabacco;
il tabacco omogeneizzato.