(art. 16 cpv. 4 LImT)
La lavorazione e la gestione di tabacchi manufatti in un deposito doganale aperto devono essere previamente notificate per scritto alla Direzione generale delle dogane.
Il depositario o il depositante deve tenere un inventario dei tabacchi manufatti che si trovano in un deposito doganale aperto. Questo inventario si fonda sull’articolo 184 dell’ordinanza del 1° novembre 200613 sulle dogane. In singoli casi l’UDSC può esigere il rilevamento di ulteriori indicazioni, se necessario per il controllo della merce immagazzinata..