I contributi ai costi sono erogati a organizzazioni per la prevenzione del tabagismo e ad altri enti per finanziare provvedimenti di prevenzione che:
sono conformi allo scopo del fondo;
sono redditizi e sostenibili;
forniscono un contributo alle strategie nazionali nell’ambito della prevenzione del tabagismo;
si presume abbiano un’elevata efficacia;
corrispondono agli standard di qualità riconosciuti per le attività di prevenzione; e
sono sottoposti a un controlling e a una valutazione.
Non sussiste alcun diritto ai contributi ai costi.
Non sono erogati contributi ai costi agli assoggettati alla tassa di cui all’articolo 38 dell’ordinanza del 14 ottobre 20094 sull’imposizione del tabacco (OImT), né alle persone che da essi ricevono un sostegno finanziario.
Ai Cantoni che ricevono i contributi forfettari di cui all’articolo 10 sono erogati contributi ai costi solo per provvedimenti di prevenzione al di fuori del loro programma di prevenzione del tabagismo.