Il fabbricante deve presentare spontaneamente la dichiarazione fiscale all’UDSC, nella forma prescritta, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di conteggio. Se l’assoggettamento termina prima della scadenza del periodo di conteggio, il termine decorre dalla fine dell’assoggettamento.
La dichiarazione fiscale è vincolante per il fabbricante e serve da base per stabilire l’ammontare dell’imposta. Rimane salvo il risultato di un controllo ufficiale.
Se contesta la dichiarazione fiscale, l’UDSC stabilisce l’ammontare dell’imposta mediante decisione formale. L’importo dell’imposta può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell’articolo 21 della legge federale del 25 settembre 20208 sulla protezione dei dati.9