Sono soggetti all’imposta la fornitura e l’uso proprio di autoveicoli fabbricati sul territorio svizzero.
Per fabbricazione s’intende la costruzione di autoveicoli e il montaggio di parti importanti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Il territorio svizzero comprende il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere.