Gli autoveicoli per i quali il dazio è stato pagato prima del 1° gennaio 1997 e non è stato restituito posticipatamente sono considerati tassati a tenore della presente ordinanza.
In caso di fabbricazione in Svizzera sono esonerati dall’imposta la fornitura o l’uso proprio di autoveicoli per i quali è comprovato che sono stati utilizzati telai a tenore dell’articolo 2 capoverso 2 della legge, sdoganati prima del 1° gennaio 1997.
Dalla base di calcolo giusta l’articolo 30 della legge può essere dedotto il valore dei telai (non cabinati), delle carrozzerie (comprese le cabine dei conducenti) e dei motori utilizzati, comprovatamente sdoganati prima del 1° gennaio 1997.