Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 10 Esecuzione 1 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. 2 Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private. 3 La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante. Introdotto dall’art. 6 n. 1 della LF dell’8 ott. 199