Il contribuente può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento se:
contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 88 o 100; o
non ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 88 o 100.
Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento.
Egli è tenuto ad operare la ritenuta d’imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.