La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.
Art. 148 – Termine
Art. 148
Termine
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 148 Termine La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza. Parte quinta: Procedura / Titolo sesto: Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato /
- SR-Nummer
- SR 642.11
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 14.12.1990
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale