Non sottostanno all’imposta sul reddito:60
l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale;
l’incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; rimane salvo l’articolo 20 capoverso 1 lettera a;
i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un’altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio;
i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati;
le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all’articolo 23 lettera f;
il soldo del servizio militare e civile, nonché l’importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;
il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5400 franchi all’anno per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;
i versamenti a titolo di riparazione morale;
i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
le singole vincite fino a 1 071 000 franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;
le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;
le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest’ultima, purché non superino il limite di 1100 franchi;