I Cantoni eseguono la presente legge in collaborazione con le autorità federali.
I Cantoni comunicano alle autorità federali competenti tutte le informazioni utili all’applicazione della presente legge e procurano loro i documenti necessari.
Le dichiarazioni d’imposta e i loro allegati sono compilati in un formato di dati uniforme per tutta la Svizzera. Il Consiglio federale determina in collaborazione con i Cantoni il formato dei dati da utilizzare.232