La procedura penale e l’esecuzione della pena sono determinate dal diritto cantonale, sempreché il diritto federale non vi si opponga. Le decisioni in ultima istanza cantonale possono essere impugnate mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale.230
Art. 61 – Procedura e esecuzione
Art. 61
Procedura e esecuzione
- 230 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 13 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).
- Percorso della struttura
- Titolo sesto: Disposizioni penali Capitolo 2: Delitti fiscali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2025
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Art. 61 Procedura e esecuzione La procedura penale e l’esecuzione della pena sono determinate dal diritto cantonale, sempreché il diritto federale non vi si opponga. Le decisioni in ultima istanza cantonale possono essere impugnate mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale. Nuovo test
- SR-Nummer
- SR 642.14
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 14.12.1990
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale