Gli articoli 105–108 LIFD25 sulla competenza territoriale non sono applicabili.
Le autorità cantonali tassano e riscuotono l’imposta integrativa dalle entità costitutive assoggettate che all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE appartengono fiscalmente al Cantone.
Se, in un caso concreto, il luogo della tassazione è incerto o controverso, esso viene stabilito dall’AFC. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
L’accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa o dall’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa. A tale scopo, l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve designare un recapito in Svizzera.
L’autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l’incarto all’autorità competente.