L’autorità di tassazione dell’imposta integrativa e l’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa possono trattare i loro dati nel sistema d’informazione dell’imposta integrativa per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.27
Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono consultare:
l’elenco centrale dell’imposta integrativa;
i dati delle entità costitutive di un gruppo di imprese, se le entità costitutive o gli oggetti dell’imposta di tale gruppo di imprese appartengono fiscalmente al Cantone.
I Cantoni possono utilizzare i dati di cui vengono a conoscenza in virtù della presente ordinanza per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta.
Possono elaborare e pubblicare statistiche sull’imposta integrativa.
Per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza, l’AFC può trattare i dati del sistema d’informazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Può utilizzare tali dati per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta.
Può elaborare e pubblicare statistiche sull’imposta integrativa.