Se il diritto cantonale non prevede diversamente, l’autorità incaricata del procedimento conformemente all’articolo 182 capoverso 4 LIFD45 è responsabile anche per l’imposta integrativa.
La procedura è disciplinata per analogia dagli articoli 182 capoversi 1, 3 e 4 nonché 183 LIFD.
Contro una decisione su reclamo è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente all’articolo 25.