Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza si applica agli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
Ad eccezione dell’articolo 10 capoverso 3, le disposizioni sull’imposta integrativa internazionale si applicano agli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dal 1°gennaio 2025. L’articolo 10 capoverso 3 si applica a partire da una data ulteriore.52
La sanzione amministrativa in caso di inosservanza di cui all’articolo 28e e la punibilità in caso di violazione per negligenza degli obblighi procedurali o di sottrazione d’imposta per negligenza secondo gli articoli 29 e 30 vengono meno per gli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano prima del 31 dicembre 2026 e terminano prima del 30 giugno 2028.53