I Cantoni possono, nelle loro disposizioni d’esecuzione, prescrivere che la procedura di reclamo e la procedura dinanzi alla commissione cantonale di ricorso debbano svolgersi secondo le prescrizioni della procedura cantonale in materia di impugnazione e di controllo delle tassazioni fiscali (anche per quanto riguarda i termini), quando la decisione in merito al diritto al rimborso è collegata a quella di tassazione.
Art. 55 – Diritto cantonale complementare
Art. 55
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2025
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Art. 55 I Cantoni possono, nelle loro disposizioni d’esecuzione, prescrivere che la procedura di reclamo e la procedura dinanzi alla commissione cantonale di ricorso debbano svolgersi secondo le prescrizioni della procedura cantonale in materia di impugnazione e di controllo delle tassazioni fiscali
- SR-Nummer
- SR 642.21
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 13.10.1965
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale