Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:
sottrae l’imposta preventiva alla Confederazione;
non soddisfa all’obbligo di notificare una prestazione imponibile (art. 19 e 20) o fa una dichiarazione falsa;
ottiene a torto un rimborso dell’imposta preventiva, o un altro profitto fiscale illecito,
è, in quanto non si applichi l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974120 sul diritto penale amministrativo, punito a titolo di sottrazione d’imposta con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell’imposta sottratta o dell’illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi.