Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione necessarie.
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Se un Cantone non può emanare tempestivamente le disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale prende a titolo provvisorio i provvedimenti necessari.
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 73 1 Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione necessarie. 2 Se un Cantone non può emanare tempestivamente le disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale prende a titolo provvisorio i provvedimenti necessari. Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie / E.