Se la prestazione imponibile è espressa in valuta estera, essa deve essere calcolata in franchi svizzeri al momento della sua scadenza.
L’attestazione quanto alla deduzione dell’imposta (art. 3 cpv. 2) deve menzionare l’ammontare lordo della prestazione nelle due valute e il corso di conversione.
Se le parti non hanno concordato un corso di conversione fisso, il calcolo si opera in base al corso medio dell’offerta e della domanda dell’ultimo giorno feriale precedente la scadenza della prestazione.