Le partecipazioni agli utili non sono assoggettate all’imposta se vengono impiegate come premi per un’assicurazione supplementare, computate volta per volta su premi dovuti o versate all’avente diritto.
Se le partecipazioni agli utili vengono accreditate con interesse continuo all’avente diritto che ne può disporre liberamente, gli importi accreditati costituiscono averi di clienti ai termini dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d LIP.
Le altre partecipazioni agli utili sono assoggettate alla imposta, a titolo di prestazioni d’assicurazione, all’atto del versamento.