La presente legge disciplina l’attuazione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni) tra la Svizzera e uno Stato partner secondo:
altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari;
altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell’accordo applicabile nel singolo caso.