Chiunque è incaricato dell’esecuzione di un accordo applicabile e della presente legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.
L’obbligo del segreto non si applica:
alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo l’accordo applicabile e la presente legge;
nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal DFF a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge;
se l’accordo applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.
Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell’articolo 28 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell’esecuzione dell’accordo applicabile.