L’autorità competente svizzera può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se, sulla base dell’accordo applicabile, intende:
sospendere o denunciare lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner;
denunciare l’accordo applicabile.
Finché lo Stato partner non soddisfa i requisiti dell’OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, l’autorità competente svizzera può sospendere di propria iniziativa lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.128
L’autorità competente svizzera può, di propria iniziativa, prescindere dalla trasmissione delle informazioni a uno Stato partner SCC conformemente all’Accordo SAI Conti finanziari129, compreso il relativo Addendum, o sospendere lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con uno Stato partner SCC se:
in base a una richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto ii) dell’Addendum dell’8 giugno 2023130 all’Accordo SAI Conti finanziari, il Consiglio federale ha autorizzato lo Stato partner SCC interessato a proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di informazioni alla Svizzera senza l’applicazione o il completamento delle procedure rafforzate di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale secondo il suddetto Addendum e questo periodo transitorio è scaduto; o
il Consiglio federale non ha accolto la richiesta di uno Stato partner SCC secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto ii) dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari.131