L’ente notificante è tenuto a iscriversi spontaneamente presso l’AFC, indicando:
se è la società madre o la società madre supplente;
la ragione sociale e la sede;
il numero IDI;
la data dell’inizio della sua attività.
Se l’ente notificante ha la sua sede statutaria all’estero e la sua amministrazione effettiva in Svizzera, la direzione deve iscrivere l’ente notificante presso l’AFC, indicando:
se l’ente notificante è la società madre o la società madre supplente;
la ragione sociale, il luogo della sede principale e l’indirizzo della direzione in Svizzera;
il numero IDI;
la data dell’inizio dell’attività dell’ente notificante.
Il Consiglio federale può stabilire che qualsiasi altro ente costitutivo residente in Svizzera fornisca all’AFC informazioni sulla ragione sociale, l’indirizzo e la residenza dell’ente costitutivo tenuto a fornire la rendicontazione Paese per Paese.
L’obbligo di iscrizione deve essere adempiuto al più tardi 90 giorni dopo la fine del periodo fiscale oggetto della rendicontazione.
Se la sua qualità di ente notificante cessa, l’ente è tenuto a comunicarlo spontaneamente all’AFC.