La tassa scade, di regola, il 1° maggio dell’anno civile successivo all’anno di assoggettamento (termine generale di scadenza).
Con la notificazione della decisione di tassazione scadono:
la tassa sulle prestazioni in capitale di istituzioni di previdenza;
la tassa in caso di pagamento di arretrati.
La tassa scade in ogni caso:
il giorno in cui l’assoggettato che vuol lasciare durevolmente il Paese prende i provvedimenti necessari per la partenza;
all’atto della dichiarazione di fallimento a carico dell’assoggettato, solo per quanto riguarda le tasse degli anni precedenti alla dichiarazione di fallimento;
alla morte dell’assoggettato.
Il termine non muta anche se l’assoggettato ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio della tassa oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione.