(art. 7 cpv. 3 LAlc)
L’UDSC può prescrivere i dispositivi di controllo che reputa necessari. Le spese possono essere addossate al titolare della distilleria.
I dispositivi di controllo sono collocati e tolti esclusivamente dagli organi dell’UDSC. L’UDSC può autorizzare il titolare della distilleria a collocare e togliere il dispositivo di controllo.
Qualsiasi guasto o irregolarità deve essere notificato immediatamente.