(art. 3 LAlc)
Le concessioni per la produzione o la rettificazione di bevande distillate sono suddivise nelle categorie seguenti:
distillerie professionali;
distillerie per conto di terzi;
distillerie agricole.
Nella concessione sono stabilite in particolare le materie prime la cui distillazione è autorizzata, la capacità e la prestazione degli impianti di distillazione, nonché eventuali condizioni e oneri.