(art. 1 cpv. 2 lett. bquater e 8d LPT)
I Cantoni gestiscono un bilancio degli edifici e delle impermeabilizzazioni da tenere in considerazione, che sono stati aggiunti o rimossi dopo la data di riferimento.
Le impermeabilizzazioni fuori delle zone edificabili, ad eccezione di quelle nella regione d’estivazione secondo la raccolta di geodati di base di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 7 dicembre 199818 sulle zone agricole, realizzate dopo la data di riferimento e che, al momento della loro realizzazione, non dovevano essere tenute in considerazione in applicazione dell’articolo 1 capoverso 2 lettera bquater o dell’articolo 8d capoverso 2 LPT, devono essere iscritte nel bilancio come nuove impermeabilizzazioni qualora vengano meno i motivi della mancata considerazione.
Le superfici impermeabilizzate fuori delle zone edificabili, ad eccezione di quelle nella regione d’estivazione secondo la raccolta di geodati di base di cui all’articolo 5 dell’ordinanza sulle zone agricole esistenti prima della data di riferimento, possono, in caso di ripristino, essere iscritte nel bilancio anche se alla data di riferimento erano destinate a un’utilizzazione che, in virtù dell’articolo 1 capoverso 2 lettera bquater o dell’articolo 8d capoverso 2 LPT, non deve essere tenuta in considerazione.