L’obbligo di coordinazione della procedura da parte dell’autorità cantonale a cui compete decidere sui progetti edilizi fuori della zona edificabile (art. 25 cpv. 2 LPT) si applica per analogia in conformità dell’articolo 4a dell’ordinanza del 4 ottobre 1993113 sul diritto fondiario rurale, se non è possibile escludere che sia necessaria l’autorizzazione di una eccezione ai divieti di divisione materiale e di frazionamento giusta l’articolo 60 della legge federale del 4 ottobre 1991114 sul diritto fondiario rurale o se occorre emanare una decisione d’accertamento secondo cui il fondo in questione non soggiace al campo d’applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale.
Art. 49 – Coordinazione della procedura
Art. 49
Coordinazione della procedura
- 113 RS 211.412.110
- 114 RS 211.412.11
- Percorso della struttura
- Capitolo 6: Disposizioni finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
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Art. 49 Coordinazione della procedura L’obbligo di coordinazione della procedura da parte dell’autorità cantonale a cui compete decidere sui progetti edilizi fuori della zona edificabile (art. 25 cpv. 2 LPT) si applica per analogia in conformità dell’articolo 4a dell’ordinanza del 4 ottobre 1993RS 2
- SR-Nummer
- SR 700.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 28.06.2000
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale