Il diritto cantonale prevede un’adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da pianificazioni secondo la presente legge. Le condizioni minime sono disciplinate nei capoversi 1bis–1sexies.16
I vantaggi che derivano dall’assegnazione durevole del terreno a una zona edificabile sono compensati con un’aliquota del 20 per cento almeno. La compensazione diventa esigibile se il fondo è edificato o alienato.17
Il prodotto è utilizzato per misure di cui al capoverso 2 o per altre misure pianificatorie di cui all’articolo 3 in particolare ai capoversi 2 lettera a e 3 lettera abis.18
Per il calcolo della tassa, dal vantaggio derivante da pianificazioni in occasione di un azzonamento è dedotto l’importo che è utilizzato entro un congruo termine per l’acquisto di un edificio agricolo sostitutivo per la gestione in proprio.19
Il diritto cantonale può rinunciare alla riscossione della tassa se:
la tassa è dovuta da un ente pubblico; o
il prodotto della tassa prevedibile è insufficiente rispetto alle spese di riscossione.20
In caso di imposta sugli utili da sostanza immobiliare, la tassa pagata è dedotta dall’utile quale parte delle spese.21
Per le restrizioni della proprietà equivalenti a espropriazione, derivanti da pianificazioni secondo la presente legge, è dovuta piena indennità.
I Cantoni possono prescrivere che il pagamento di indennità per restrizioni della proprietà sia menzionato nel registro fondiario.