In caso di grande sinistro l’Assemblea federale può stabilire mediante ordinanza un ordinamento sulle indennità.
Vi è grande sinistro se è prevedibile che:
i mezzi disponibili delle persone civilmente responsabili e di quelle tenute alla copertura dei danni non bastino a soddisfare tutte le pretese; o
la procedura ordinaria non possa essere applicata a causa del numero elevato di danneggiati.
L’Assemblea federale stabilisce nell’ordinamento sulle indennità i principi di un’equa ripartizione dei mezzi disponibili tra i danneggiati.
Nell’ordinamento sulle indennità l’Assemblea federale può:
derogare alle disposizioni della presente legge o ad altre disposizioni relative al risarcimento dei danni;
prevedere che la Confederazione versi contributi supplementari per i danni non coperti e ne subordini il pagamento all’erogazione di prestazioni da parte del Cantone in cui è situato l’impianto di accumulazione;
disciplinare la procedura d’esecuzione dell’ordinamento e istituire un’autorità indipendente le cui decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale.
Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti cautelari.