I lavori dovranno essere incominciati nel termine di un anno3 a decorrere dal giorno in cui gli elettori del Cantone di Zurigo avranno votato il credito necessario; la durata dei lavori non dovrà oltrepassare quattro anni.
È assegnato al Cantone di Zurigo il termine di dieci mesi per dichiarare se accetta il presente decreto. In caso contrario questo cesserà di avere effetto.
Durante i lavori il Cantone di Zurigo invierà ciascun trimestre un rapporto sul loro avanzamento all’Ufficio federale dell’ambiente4.
Alla chiusura dei conti, il Cantone di Zurigo consegnerà i principali piani d’esecuzione al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.