Per utilizzare i corsi d’acqua privati o i corsi d’acqua pubblici in virtù del diritto privato dei rivieraschi (art. 2 cpv. 2), è necessario il permesso dell’autorità cantonale competente.
L’autorità cantonale vigila affinché siano osservate le prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque e che non siano lesi i diritti di utilizzazione esistenti.25
Gli articoli 5, 7a, 8, 11 e il capo II della presente legge sono applicabili per analogia.26