La domanda di approvazione dei piani va presentata con la documentazione necessaria all’Ufficio federale. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.
Art. 62a – Introduzione
Art. 62a93
- 93 Introdotto dalla cifra I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2026
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Art. 62a Introdotto dalla cifra I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Introdotto dalla cifra I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle pr
- SR-Nummer
- SR 721.80
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 22.12.1916
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale