Se le indennità di compensazione calcolate secondo gli articoli 6 e 7 non raggiungono almeno il 20 per cento del canone annuo mancante, nonché 30000 franchi l’anno e lo 0,1 per mille delle entrate totali del bilancio della comunità avente diritto, le perdite non sono compensate. In caso d’applicazione del modello contabile stabilito per i Cantoni e i Comuni, fanno fede le entrate totali del conto in corso.
Se più Comuni o Distretti subiscono perdite, la loro importanza secondo il capoverso 1 viene determinata per tutti assieme e non singolarmente per ogni Comune o Distretto.10