L’ARE esamina se il programma d’agglomerato presentato soddisfa i requisiti di cui agli articoli 1–3 e 8.
Se il programma d’agglomerato è incompleto, all’ente responsabile può essere concesso un termine di 21 giorni per fornire le informazioni mancanti.
Se le informazioni mancanti non sono fornite entro il termine di cui al capoverso 2 e non è quindi possibile effettuare una valutazione adeguata del programma d’agglomerato, l’ARE non esamina il programma.