I programmi d’agglomerato sono considerati elementi di base nelle pianificazioni settoriali della Confederazione nel settore dei trasporti.
Art. 21 – Considerazione dei programmi d’agglomerato
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Art. 21
Considerazione dei programmi d’agglomerato
- Percorso della struttura
- Sezione 5: Disposizioni finali
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- Italiano (it)
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- 01.08.2025
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Articoli26
1Sezione 1: Comuni aventi diritto ai contributi
Art. 1 – Designazione dei Comuni aventi diritto ai contributiArt. 1 Designazione dei Comuni aventi diritto ai contributi I Comuni aventi diritto ai contributi sono designati nell’allegato.
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Art. 1a – Proposta di aggiunta o stralcio di un ComuneArt. 1a Proposta di aggiunta o stralcio di un Comune 1 Nel quadro di ogni nuova generazione del programma Traffico d’agglomerato, i Cantoni o un ente responsabile possono proporre al DATEC di aggiungere o stralciare sin…
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1Sezione 1a: Requisiti dei programmi d’agglomerato
Art. 1b – Struttura di un programma d’agglomeratoArt. 1b Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 25 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 562). Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 25 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 562). Struttu…
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Art. 2 – Parte principaleArt. 2 Parte principale 1 La parte principale deve includere almeno gli elementi seguenti: a. un’analisi della situazione e delle tendenze relative ai trasporti e agli insediamenti, tenendo conto del paesaggio, e all’am…
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Art. 3 – Parte con le misureArt. 3 Parte con le misure La parte con le misure deve includere almeno gli elementi seguenti: a. una scheda per ogni misura pronta per essere realizzata entro quattro anni dall’approvazione del corrispondente decreto f…
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Art. 4 – MisureArt. 4 Misure 1 Il programma d’agglomerato deve includere misure nelle seguenti categorie: a. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 24 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 446). Nuovo testo giusta…
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Art. 5 – Progetto preliminareArt. 5 Progetto preliminare 1 Se i costi d’investimento di una misura infrastrutturale di trasporto superano i 50 milioni di franchi, per una misura A deve essere presentato un progetto preliminare secondo la norma SIA…
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Art. 6 – CoerenzaArt. 6 Coerenza Il programma d’agglomerato e le misure in esso incluse devono garantire: a. la coerenza tra una generazione e l’altra; b. la coerenza di contenuti tra gli elementi di cui all’articolo 2; e c. il coordina…
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Art. 7 – Requisiti di baseArt. 7 Requisiti di base Il programma d’agglomerato deve soddisfare i requisiti di base seguenti: a. fornire la prova dell’esistenza di un ente responsabile secondo l’articolo 23 OUMin, dell’adeguato coinvolgimento degl…
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Art. 8 – Approvazione cantonale del programma d’agglomeratoArt. 8 Approvazione cantonale del programma d’agglomerato Prima di essere presentato alla Confederazione, il programma d’agglomerato deve essere approvato dall’autorità cantonale competente.
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Art. 9 – PresentazioneArt. 9 Presentazione 1 L’ARE comunica all’ente responsabile la data entro cui deve presentare il programma d’agglomerato. La Confederazione non esamina i programmi d’agglomerato presentati dopo tale data. 2 L’ente respo…
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1Sezione 2: Procedura d’esame
Art. 10 – Uffici federali coinvoltiArt. 10 Uffici federali coinvolti L’ARE coinvolge l’Ufficio federale delle strade, l’Ufficio federale dei trasporti e l’Ufficio federale dell’ambiente nell’esame dei programmi d’agglomerato.
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Art. 11 – Esame preliminareArt. 11 Esame preliminare 1 L’ARE esamina se il programma d’agglomerato presentato soddisfa i requisiti di cui agli articoli 1–3 e 8. 2 Se il programma d’agglomerato è incompleto, all’ente responsabile può essere conces…
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Art. 12 – Esame dei requisiti di baseArt. 12 Esame dei requisiti di base 1 Se i requisiti di cui agli articoli 1–3 e 8 sono soddisfatti, l’ARE esamina se il programma d’agglomerato soddisfa i requisiti di base. 2 Se non sono soddisfatti tutti i requisiti d…
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Art. 13 – Valutazione delle misureArt. 13 Valutazione delle misure 1 Se sono soddisfatti i requisiti di base, gli uffici federali coinvolti nella procedura d’esame valutano le misure di cui all’articolo 4 capoverso 1. 2 Possono modificare la priorità de…
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Art. 14 – Valutazione del programmaArt. 14 Valutazione del programma 1 Il programma d’agglomerato è valutato in base al rapporto costi-benefici e allo stato di attuazione. 2 Per valutare il rapporto costi-benefici sono determinanti le misure classificate…
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Art. 15 – Rapporto d’esameArt. 15 Rapporto d’esame 1 L’ARE riporta i risultati dell’esame del programma d’agglomerato in un rapporto d’esame. 2 L’ente responsabile competente può esprimere il proprio parere sulla versione provvisoria del rapport…
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1Sezione 3: Contributi federali forfettari per i provvedimenti di cui all’articolo 21a OUMin
Art. 16 – Limite massimo dei costi d’investimentoArt. 16 Limite massimo dei costi d’investimento Il limite massimo dei costi d’investimento per i provvedimenti che beneficiano di contributi federali forfettari secondo l’articolo 21a OUMin è pari a 5 milioni di franchi.
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Art. 17 – CalcoloArt. 17 Calcolo 1 I costi standardizzati secondo l’articolo 21a capoverso 3 OUMin sono determinati sulla base dei costi d’investimento che figurano nei programmi d’agglomerato in relazione ai provvedimenti interessati.…
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1Sezione 4: Attuazione dei programmi d’agglomerato
Art. 18 – Avvio dell’esecuzione dei progetti di costruzioneArt. 18 Avvio dell’esecuzione dei progetti di costruzione 1 L’esecuzione dei progetti di costruzione deve essere avviata al più tardi: a. per i programmi d’agglomerato di terza generazione per i quali l’Assemblea federa…
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Art. 19 – Requisiti relativi alle misure rilevanti per il piano direttoreArt. 19 Requisiti relativi alle misure rilevanti per il piano direttore Se è una misura infrastrutturale di trasporto rilevante per il piano direttore o una misura relativa agli insediamenti strettamente correlata a det…
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Art. 20 – Obbligo d’informazioneArt. 20 Obbligo d’informazione 1 L’ente responsabile informa senza indugio l’ARE di qualsiasi modifica che influisca sul programma d’agglomerato esaminato o sulle convenzioni sulle prestazioni concluse. 2 Ogni quattro a…
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1Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 21 – Considerazione dei programmi d’agglomeratoArt. 21 Considerazione dei programmi d’agglomerato I programmi d’agglomerato sono considerati elementi di base nelle pianificazioni settoriali della Confederazione nel settore dei trasporti.
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Art. 22 – EsecuzioneArt. 22 Esecuzione L’ARE ha la facoltà di emanare direttive per precisare l’esame dei programmi d’agglomerato.
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Art. 23 – Abrogazione di un altro atto normativoArt. 23 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DATEC del 20 dicembre 2017 [RU 2018 73] concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell’ambito del programma Traffico d’agglomera…
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Art. 24 – Entrata in vigoreArt. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.
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Allegati1
Comuni aventi diritto ai contributiAllegato (art. 1) Comuni aventi diritto ai contributi Aarau Comuni: Aarau, Biberstein, Buchs (AG), Eppenberg–Wöschnau, Erlinsbach (AG), Erlinsbach (SO), Gretzenbach, Gränichen, Hirschthal, Küttigen, Muhen, Niedergösgen,…Link diretto
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Art. 21 Considerazione dei programmi d’agglomerato I programmi d’agglomerato sono considerati elementi di base nelle pianificazioni settoriali della Confederazione nel settore dei trasporti. Sezione 5: Disposizioni finali
- SR-Nummer
- SR 725.116.214
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 20.12.2019
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale