Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti:
una quota massima di 0,1 ct./kWh per:
i bandi di gara,
i contributi d’investimento e le garanzie per la geotermia,
l’indennizzo di cui all’articolo 34;
una quota massima di 0,2 ct./kWh per i contributi d’investimento secondo l’articolo 26 capoverso 1 per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW;
una quota massima di 0,2 ct./kWh per il premio di mercato per l’elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici.
L’UFE stabilisce annualmente le risorse destinate agli impianti fotovoltaici (contingente per il fotovoltaico). Può stabilire contingenti anche per le altre tecnologie. Al riguardo persegue una progressione continua e tiene conto dell’evoluzione dei costi.
Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente articolo.95
Le risorse di cui al capoverso 1 lettera c rimaste inutilizzate sono impiegate l’anno successivo per gli altri utilizzi di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere b e c o all’articolo 34, tenendo conto delle quote massime di cui al capoverso 1.